Art. 11.
(Cooperazione transfrontaliera e interregionale).

      1. In attuazione della Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, firmata a Madrid il 21 maggio 1980, ratificata ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 948, lo Stato si impegna ad agevolare e a promuovere la cooperazione transfrontaliera come attività essenziale per la salvaguardia e la crescita delle collettività situate nelle zone di montagna confinanti con altri Stati.
      2. La cooperazione di cui al comma 1 è attuata nelle forme previste dalla Convenzione di Madrid e dai relativi trattati di attuazione, nonché dal regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.